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Il Credito ai Consumatori
                                 e gli obblighi di Trasparenza











            Obblighi di trasparenza nel Credito ai Consumatori


            La trasparenza e la correttezza nelle relazioni tra Finanziaria, Fornitori di beni e servizi e Clientela è uno
            dei temi cui Fiditalia pone particolare attenzione nonché un obbligo normativo previsto da Banca d’Italia
            che vigila sull’operato delle società finanziarie affinché rispettino le regole.



            La trasparenza e la chiarezza di un’offerta finanziaria riguarda principalmente i seguenti ambiti di attività:



            1. Annunci pubblicitari
               Se devi promuovere un’offerta commerciale con finanziamento devi  fare  attenzione  che il  tuo
               annuncio pubblicitario (che può essere realizzato in svariati formati: volantini, depliant, affissioni,
               pagina web, banner, annuncio su quotidiani o settimanali, etc.) riporti tutte le informazioni richieste
               dalla normativa per l’offerta di finanziamento.
               Verifica sempre che nei tuoi annunci pubblicitari ci sia indicazione del:
                    - importo totale del credito
                    - importo totale dovuto
                    - tasso annuo effettivo globale (TAEG)
                    - tasso di interesse riportato su base annuale specificando se fisso o variabile
                    - l’ammontare delle singole rate
                    - la durata del contratto di credito
                    - le spese comprese nel costo totale del credito

            2. Informazioni precontrattuali
               Ricorda che  le informazioni precontrattuali vanno fornite  gratuitamente al Cliente prima della
               sottoscrizione del contratto di finanziamento mediante documentazione o informazioni in modo da
               rendere consapevole il Cliente sul contenuto dell’offerta finanziaria.


            3. La documentazione contrattuale
               La documentazione contrattuale, oltre ad essere leggibile e comprensibile, deve essere completa e
               firmata in tutte le sue parti. Copia di tutta la documentazione deve essere consegnata al Cliente.

            4. Da affiggere presso i propri locali
               - Tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi - TEGM (Mod. TA01) aggiornata trimestralmente*
     Mod. ORG 105-12_2015_02         * l'obbligo di affiggere la Tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi - TEGM  (Mod. TA01) sussiste solo
               - Informativa precontrattuale ISVAP (Mod. ISV 07)





                         per banche e intermediati finanziari ex art. 106








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